Procedure di allerta: cosa sono e cosa fare.
Un nuovo strumento per avvisare l’imprenditore delle problematiche aziendali e per aiutarlo a risolverle.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per S. Valentino del 2021 alcuni imprenditori potranno trovare nella cassetta della posta (elettronica) una comunicazione con mittente i creditori “pubblici qualificati” (INPS, Agenzia delle entrate, agente della riscossione), o gli organi di controllo interno dell’azienda (revisori dei conti, società di revisione).
Ovviamente il contenuto non sarà un messaggio affettuoso, bensì l’avviso dello sforamento di alcuni indici economico – finanziari (denominati indicatori della crisi), che preavvisano una possibile imminente situazione di insolvenza.
Una delle novità più rilevanti introdotte con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n.14 del 12/01/2019) è, infatti, proprio quella legata agli strumenti di allerta, ovvero delle procedure (affidate a soggetti interni e/o esterni all’impresa) finalizzate ad avvisare tempestivamente l’imprenditore dell’esistenza di problematiche che, se non efficacemente affrontate e risolte, possono portare ad una crisi irreversibile.
I creditori pubblici qualificati.
Tale novità normativa ha subito già diversi rinvii, in quanto la sua entrata in vigore era originariamente prevista per l’agosto del 2020, ma le vicende legate alla diffusione del COVID 19 hanno portato ad un differimento per non gravare di un ulteriore onere le imprese, così come richiesto da Confindustria.
Per quanto riguarda i creditori pubblici qualificati, l’obbligo di segnalazione interviene quando l’impresa abbia un’esposizione debitoria rilevante, che viene così individuata:
- AGENZIA DELLE ENTRATE: l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari oltre 10.000.000 di euro;
- INPS: il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
- AGENTE DELLA RISCOSSIONE: la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, scaduti da oltre novanta giorni, superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Analogo obbligo di segnalazione hanno gli organi di controllo societario, i revisori dei conti e le società di revisione, qualora riscontrino squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. Gli indici di riferimento, dettagliatamente indicati dall’Ordine Nazionale dei dottori commercialisti, sono quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti, reiterati e significativi.
Come detto, l’imprenditore che si troverà in una delle predette situazioni, riceverà la relativa segnalazione, che conterrà altresì un invito a rientrare nei limiti previsti dagli indici di allerta.
In particolare, i creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle entrate, agente riscossore) chiederanno al debitore di estinguere o regolarizzare la posizione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.
Gli organi di vigilanza interna, invece, devono fissare un termine non superiore a 30 giorni affinché l’organo amministrativo dell’impresa riferisca in merito alle misure idonee che intende adottare per scongiurare la crisi, che dovranno essere poi azionate nei successivi 60 giorni.
In caso di mancato positivo riscontro a tali comunicazioni, i medesimi soggetti –interni ed esterni all’impresa – hanno l’obbligo informare della situazione esistente l’Organismo di composizione della crisi (OCRI), affinché venga avviata una procedura di composizione assistita della crisi.
Un analogo procedimento di natura stragiudiziale – di cui si parlerà nel prossimo contributo – può essere introdotto dall’imprenditore che si trovi nell’impossibilità di far fronte a quanto richiesto dagli organi segnalanti nei termini prescritti per legge.
Per l’imprenditore che intende affrontare efficacemente la situazione di crisi, una volta ricevuta la segnalazione, è indispensabile procedere ad un esame oggettivo della problematica, con l’ausilio di Professionisti esperti della materia, per decidere quali misure di gestione adottare.
– di Michele Punzi, Avvocato fondatore