Crisi da sovraindebitamento: la legge n.3 del 2012
Nel contesto socio – economico in cui viviamo, complesso ed in continua evoluzione, sono sempre più numerosi gli artigiani, i micro imprenditori, i professionisti ed i semplici consumatori che si trovano in situazioni di difficoltà economica, che rendono difficoltoso (e spesso impossibile) fare fronte alla propria situazione debitoria.
Con la legge n.3 del 27/01/2012 (la c.d. legge salva suicidi) si sono voluti fornire degli strumenti giuridici a tutti quei soggetti, diversi dagli imprenditori assoggettabili alle norme fallimentari, che, non potendo accedere alle procedure concorsuali di risoluzione della crisi, erano privi di una normativa organica che ne tutelasse gli interessi e prevenisse le gravi conseguenze che una situazione di eccessivo indebitamento può provocare.
Chi può accedere alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento
Come detto, alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento possono accedere tutti i soggetti non fallibili e che si trovino in una situazione di squilibrio tra le disponibilità economiche e la massa debitoria da onorare.
Le cause che hanno provocato lo stato di indebitamento non sono espressamente indicate dalla norma, e possono essere per le più svariate, quali la perdita del lavoro, una intervenuta malattia inabilitante, il mancato pagamento di crediti, delle ingenti spese improvvise, delle scelte aziendali sbagliate, o, semplicemente, la difficoltà di essere competitivi sul mercato.
Gestione della crisi da sovraindebitamento: la proposta di ristrutturazione dei debiti
Il soggetto che non sia in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, può presentare al Tribunale competente, anche per il tramite e con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (O.C.C.), una proposta di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori, che ne preveda il soddisfacimento in qualsiasi modo (pagamento dilazionato, rimessione parziale del debito, cessione di beni e/o crediti, garanzia o accollo del debito da parte di terzi, ecc) e specifichi i tempi e modi di esecuzione del piano.
Risolvere la crisi da sovraindebitamento: procedure
Il debitore può scegliere fra tre diverse procedure.
1. Accordo di composizione della crisi
Il Tribunale, valutata l’ammissibilità e la fattibilità della proposta, ne ordina la trasmissione a tutti i creditori, invitandoli ad esprimere il proprio parere. Per ottenere l’omologazione dell’accordo, è necessario che la proposta ottenga il voto favorevole di creditori che rappresentano almeno il 60% dell’importo complessivo dei crediti. L’accordo omologato spiega i suoi effetti anche nei confronti dei creditori che abbiano espresso voto contrario.
2. Piano del consumatore
È lo strumento riservato alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi non attinenti ad attività di impresa o professionale. Anche questa procedura prevede la valutazione di fattibilità del piano proposto da parte del Tribunale e la sua comunicazione ai creditori, ma non è richiesto il voto di questi ultimi per ottenerne l’omologazione.
3. Liquidazione del patrimonio
È la procedura con la quale il debitore propone di soddisfare i creditori mediante la vendita di tutti o alcuni dei suoi beni mobili ed immobili. L’esecuzione della liquidazione è affidata ad un Professionista incaricato dal Tribunale che deve individuare i creditori e predisporre lo stato passivo, nonché curare la vendita dei beni.
L’organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.)
Alle domande di risoluzione della crisi da sovraindebitamento va allegata, oltre ad altra documentazione, una relazione dettagliata redatta da un Organismo di Composizione della crisi (O.C.C.), attestante le cause che hanno provocato l’eccessivo indebitamento e le ragioni dell’incapacità del debitore ad onorare le proprie obbligazioni, la sua solvibilità nei precedenti cinque anni, una verifica circa la completezza e la veridicità della documentazione prodotta, nonché una valutazione sulla convenienza del piano per i creditori.
Gli Organismi di Composizione della Crisi sono Enti indipendenti dotati di specifiche professionalità, costituiti presso le Camere di Commercio, gli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del lavoro, e presso alcuni Comuni; hanno la funzione di coadiuvare il debitore nella presentazione di una delle domande di cui alla L.3/2012, attestare la veridicità di quanto dichiarato dal debitore e della documentazione allegata alla domanda di risoluzione della crisi, adempiere alcune forme di comunicazione e pubblicità, nonché assumere l’incarico di gestore o liquidatore giudiziale.
Dalla data di apertura della procedura di risoluzione della crisi, e sino alla completa esecuzione del piano di risanamento o alla sua revoca, non possono essere intraprese da parte dei creditori azioni esecutive individuali nei confronti del debitore e, se già pendenti, le stesse vengono sospese.