10 COSE DA SAPERE SULLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO
1) Per sovraindebitamento si intende una situazione non transitoria di squilibrio tra le obbligazioni contratte da un soggetto ed il patrimonio disponibile per farvi fronte, tale da rendere difficile adempiere alle obbligazioni stesse, o impossibile adempiervi regolarmente (art.6 L.3/2012).
2) Se la situazione di sovraindebitamento non è causata dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale o professionale, ma è legata alle obbligazioni contratte per esigenze di carattere personale, la procedura per porvi rimedio, disciplinata dagli artt. 12 bis e 12 ter della Legge n.3 del 27/01/2012, è quella del “piano del consumatore”.
3) Al “piano del consumatore” può accedere il debitore c.d. meritevole, che abbia, cioè, assunto responsabilmente le obbligazioni nel corso degli anni, nella fondata consapevolezza che la sua situazione economica e patrimoniale (i suoi beni e i suoi redditi) gli avrebbe consentito di far fronte ai debiti contratti. In tal caso la situazione di sovraindebitamento deve essere causata da eventi sopravvenuti ed imprevedibili (es. perdita del lavoro, malattie invalidanti, ecc.).
4) Il “piano del consumatore” può prevedere la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, quali, ad esempio, il pagamento a stralcio delle somme dovute (anche in presenza di contratti di finanziamento con cessione del quinto di stipendio o pensione), la rateizzazione di quanto dovuto, la cessione di beni o crediti (anche futuri), l’intervento di un soggetto terzo quale assuntore della posizione debitoria o garante della regolare esecuzione del piano proposto.
5) Alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla Legge n.3 del 27/01/2012 (accordo di composizione della crisi o piano di liquidazione) possono partecipare professionisti, enti, artigiani, e piccoli imprenditori non soggetti a fallimento, ovvero quelli che negli ultimi tre esercizi abbiano avuto un attivo patrimoniale di valore non superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi annui non superiori ad € 200.000,00, e che non abbiano un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00.
6) Come per il “piano del consumatore”, anche per “l’accordo di composizione della crisi” la norma (art. 8 L.3/2012) prevede una forma c.d. aperta, ovvero la possibilità di soddisfare i creditori in qualsiasi modo (falcidia del credito, dilazione, cessione di beni o crediti presenti e futuri, ecc.), purchè l’accordo sia raggiunto con almeno il 60% dei creditori. La proposta di accordo può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere del contratto di mutuo ipotecario e, in caso di previsione di continuità aziendale, anche delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale sui beni strumentali. L’accordo omologato produce effetti anche nei confronti dei creditori dissenzienti.
7) Con la procedura di liquidazione dei beni (artt. 14 ter e segg. L.3/2012), il debitore propone di soddisfare i creditori tramite la liquidazione di tutti i suoi beni, ad eccezione dei beni e crediti impignorabili e delle somme che il debitore percepisca a qualsiasi titolo (stipendio, pensione, rendite, proventi attività) nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia. La liquidazione dei beni, una volta autorizzata dal Tribunale competente, viene eseguita da un professionista nominato dal medesimo Ufficio, che provvede a vendere l’attivo ed a ripartire il ricavato ai creditori.
8) Per accedere a tutte le procedure di composizione della crisi, il debitore, preferibilmente assistito da Professionista di fiducia, deve rivolgersi ad un Organismo di composizione della crisi (artt. 15 e segg. L.3/2012), costituito presso le sedi della C.C.I.A.A., gli Ordini professionali di Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai, e presso (alcuni) Comuni.
L’O.C.C., oltre ad essere di ausilio nella fase di redazione del piano, ha il compito di attestarne la fattibilità e certificare la veridicità delle informazioni nello stesso contenute, predisponendo una dettagliata relazione da allegare alla domanda da presentare al Tribunale. L’O.C.C., inoltre, acquisisce la volontà di adesione dei creditori al piano, esegue la prescritta pubblicità e le necessarie comunicazioni, relaziona il Giudice ed i creditori, sorveglia l’esatta esecuzione del piano omologato, può essere nominato liquidatore dei beni.
9) A seguito del deposito di una delle domande di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo di composizione o liquidazione dei beni), il Giudice competente, valutata la regolarità formale della domanda stessa e la completezza della documentazione allegata, con il decreto di apertura della procedura dispone che sino al momento dell’omologa del piano non possano essere iniziate o proseguite azione esecutive individuali (quelle già pendenti vengono così sospese). In caso di proposizione di domanda per il piano del consumatore, invece, il Giudice competente può provvedere in tal senso quando ritiene che l’eventuale instaurazione o prosecuzione di esecuzioni individuali possa pregiudicare la fattibilità del piano.
10) L’accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore dopo l’omologa possono essere revocati qualora il debitore abbia dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, abbia sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo o abbia simulato attività inesistenti, nonché quando non adempia alle obbligazioni scaturenti dal piano o non costituisca le garanzie promesse.
In caso di regolare adempimento dell’accordo o del piano, invece, il debitore viene liberato dai debiti non soddisfatti integralmente. A tale beneficio può accedere anche il debitore che abbia avuto accesso alla liquidazione dei beni, ma solo quando lo stesso abbia tenuto una condotta meritevole sia prima che durante lo svolgimento della procedura, come specificato dall’art. 14 terdecies L.3/2012.
I problemi sono come scarafaggi. Se li porti alla luce si spaventano e scappano (Carlos Ruiz Zafòn)