CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO CON IL PAGAMENTO DELL’1% DEL DEBITO ERARIALE.
E’ del 9 aprile scorso la pronuncia del Tribunale di Napoli (decreto 2190/2021) destinata a cambiare le sorti delle procedure di risoluzione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale) nel nostro Paese.
Il Tribunale partenopeo, infatti, applicando per la prima volta le modifiche introdotte alla Legge Fallimentare dalla L. 159 del 27/11/2020 (di conversione del D.L. 125/2020), ha omologato il concordato preventivo proposto da una società di somministrazione di lavoro, che prevede il pagamento dell’ingente debito erariale nella misura dell’1% del totale e nonostante il voto contrario di uno dei creditori.
In particolare, con il decreto n. 2190/2021, si è ritenuto meritevole di approvazione una proposta concordataria che ha ricevuto il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate direzione regionale Lazio, che a fronte di un credito di € 608.957.912,97 ha accettato il pagamento di circa 7 milioni di euro (così aderendo alle indicazioni contenute nella circolare 34/E/2020), la mancata espressione di voto dell’Agenzia delle Entrate direzione regionale Campania (per un credito complessivo di € 69.668.253,92), ed il voto contrario di INPS, nonostante lo stesso fosse determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste per legge.
Con il detto provvedimento, i Giudici della Tribunale fallimentare napoletano, a fronte del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per l’omologa, hanno espletato un’attività surrogatoria nei confronti dell’Ente previdenziale, ritenendo che la somma offerta dalla società proponente era superiore a quella che sarebbe stata ottenuta dai creditori a seguito di liquidazione forzata del patrimonio della debitrice.
La richiamata L.159/2020 ha, infatti, apportato rilevanti e sostanziali modifiche alle norme che disciplinano il conteggio delle maggioranze necessarie per l’omologa del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, introducendo espressamente la regola del “silenzio – assenso” dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali (artt. 180 – 182 bis L.F.), nonché la possibilità di omologa per il Tribunale quando, dalla relazione attestata, emerga la convenienza della proposta rispetto alla prospettiva liquidatoria.
In materia di transazione fiscale (art. 182 bis L.F.), invece, è stata modificata la norma che ora consente lo stralcio dei crediti tributari e previdenziali chirografari per declassazione (cioè la percentuale residua non pagata come credito privilegiato).
Questi interventi normativi rispondono positivamente ad una problematica evidenziatasi in numerose procedure di risoluzione della crisi, ovvero l’inerzia dei creditori qualificati (amministrazione finanziaria, enti previdenziali, enti di riscossione), nonostante la preponderanza dei loro crediti nell’ambito del passivo complessivo o, ancora, la volontà negativa (soprattutto da parte dell’INPS), a prescindere dalla convenienza della proposta, comportamenti che spesso hanno pregiudicato il buon esito delle procedure stesse.
La richiamata pronuncia del Tribunale di Napoli, quindi, apre scenari fino a qualche mese fa inimmaginabili, rendendo accessibili le procedure di risoluzione della crisi ad un numero crescente di aziende, che potranno affrontare con maggior fiducia le possibili situazioni di crisi finanziaria, specie in presenza di esposizioni debitorie rilevanti nei confronti dei creditori qualificati.