LE MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa è, come noto, slittata all’1 settembre 2021, benché da più parti si sia invocata un’applicazione anticipata delle disposizioni che ben potrebbero aiutare le imprese nel particolare momento critico che sta attraversando il Paese.
Il lungo periodo che ci separa da quella data non deve, però, passare inutilmente, ma dovrà servire indubbiamente a tutte le parti del sistema per farsi trovare preparate e pronte; servirà ai professionisti per familiarizzare con le novità introdotte, servirà alle imprese per strutturarsi in conformità alle nuove disposizioni e servirà, anzi, sta già servendo al legislatore per apportare gli opportuni interventi per il miglior funzionamento della normativa.
È stato, infatti, pubblicato il tanto atteso decreto correttivo, D.Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020, con il quale vengono introdotte alcune novità al D.Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019, rilevanti soprattutto sul piano operativo.
LA FINALITÀ DELLE MODIFICHE
Il legislatore è intervenuto, innanzitutto, sulla nozione di crisi di cui all’art. 2, che viene ora definita come lo “squilibrio economico – finanziario” (e non più lo stato di difficoltà economico – finanziaria), che emerge attraverso la non sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi e l’assenza di prospettive di continuità aziendale. L’intento della norma è quello di limitare, con l’utilizzo di espressioni proprie della scienza aziendalistica, eccessi di segnalazioni; con lo stesso fine, è stata anche introdotta la previsione di un’informativa reciproca tra organi di controllo societari e revisore dei conti/società di revisione, in caso di segnalazione (art. 14).
LE SOGLIE RILEVANTI
Sulla stessa scia si pone, inoltre, l’innalzamento delle soglie rilevanti per dar luogo alla segnalazione esterna da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore, contenute nell’art. 15, comma 2 lettera a); il valore di riferimento è ora pari ad € 100.000 di IVA non versata, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione per l’anno precedente non è superiore ad un milione di euro, ad € 500.000 di IVA non versata per volumi di affari non superiori a 10 milioni di euro, ad € 1.000.000 di IVA non versata per volumi di affari superiori a 10 milioni di euro (a fronte rispettivamente, di € 25.000 su volume d’affari fino a 1 milione, €50.000,00 su volume d’affari fino a 10 milioni, € 100.000 su volume d’affari oltre 10 milioni, come previsto ante riforma).
L’OCRI E LE DIVERSE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLA CRISI
Un altro intervento riguarda le modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di composizione della crisi (OCRI): il correttivo prevede che uno dei componenti del collegio sia designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scelto tra tre nominativi indicati da quest’ultimo (art.17, comma 1 lettera c)). Interessante è anche la modifica che riguarda gli strumenti di prevenzione della crisi, che ha preso spunto dalle prassi virtuose degli esperti di ristrutturazione. Al piano attestato di risanamento (art. 56) è ora richiesto che sia allegato il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, e che contenga l’elenco dei creditori estranei, con indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.
Il correttivo è intervenuto, inoltre, modificando l’art. 71, sull’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevedendo che le eventuali vendite e cessioni previste dal piano siano gestite dal debitore con il ricorso a procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che, comunque, svolge funzioni di controllo e collaborazione dell’intero iter.
Come per i piani attestati, anche per il concordato preventivo (art. 87) è stata introdotta la specifica che, in caso di concordato in continuità, alla proposta sia allegato il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Novità, altresì, in relazione ai contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di deposito della domanda di concordato di cui tratta l’art. 97, per i quali sono inefficaci patti contrari alla loro prosecuzione. Resta sempre la possibilità per il debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento dai contratti pendenti, con la previsione, ora aggiunta dal decreto correttivo, che la controparte non possa esigere la prestazione dovuta né invocare la risoluzione per inadempimento di obbligazioni con scadenza successiva alla domanda, nel periodo compreso tra la data di notifica dell’istanza di sospensione o scioglimento e la data di notifica del provvedimento autorizzativo.
LA TRANSAZIONE FISCALE
Di particolare interesse è, infine, la modifica relativa alla transazione fiscale: il decreto correttivo estende, infatti, con la modifica del comma 5 dell’art. 48, anche al concordato preventivo la possibilità di approvazione della proposta di transazione fiscale e contributiva da parte del Tribunale, pur in assenza dell’adesione degli Enti.
La previgente formulazione del Codice della Crisi aveva già posto rimedio alla inaccettabile prassi che vedeva molto spesso il rigetto di proposte di transazione da parte di Agenzia delle Entrate, sebbene più convenienti rispetto ad altre soluzioni, per il solo motivo della previsione di percentuali di soddisfacimento alquanto basse. Il legislatore aveva, difatti, previsto che gli accordi di ristrutturazione potessero essere omologati dal Tribunale anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, quando l’adesione fosse stata decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali dei crediti richieste per l’omologazione e quando la percentuale di soddisfacimento fosse più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla scorta delle risultanze della relazione di un professionista indipendente.
Orbene, questa è stata, senza dubbio, già una notevole conquista per il percorso di salvataggio dell’impresa, e viene ora, dal decreto correttivo, non solo estesa alla transazione fiscale proposta nell’ambito del concordato preventivo, ma resa applicabile alla transazione contributiva proposta agli Istituti previdenziali, sia negli accordi di ristrutturazione che nei concordati preventivi.
Sarà l’ultimo correttivo ad un codice che scalpita per entrare in vigore?
Di tempo ne resta ancora tanto e lo scenario economico che si sta delineando a causa dell’emergenza epidemiologica esige assolutamente il contestuale perfetto funzionamento degli strumenti predisposti dal legislatore e l’applicazione degli stessi da parte di professionisti qualificati, al fine di consentire la risoluzione di situazioni di crisi sempre più diffuse tra le imprese.
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