
CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO CON IL PAGAMENTO DELL’1% DEL DEBITO ERARIALE.
E’ del 9 aprile scorso la pronuncia del Tribunale di Napoli (decreto 2190/2021) destinata a cambiare le sorti delle procedure di risoluzione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale) nel nostro Paese.
Il Tribunale partenopeo, infatti, applicando per la prima volta le modifiche introdotte alla Legge Fallimentare dalla L. 159 del 27/11/2020 (di conversione del D.L. 125/2020), ha omologato il concordato preventivo proposto da una società di somministrazione di lavoro, che prevede il pagamento dell’ingente debito erariale nella misura dell’1% del totale e nonostante il voto contrario di uno dei creditori.
In particolare, con il decreto n. 2190/2021, si è ritenuto meritevole di approvazione una proposta concordataria che ha ricevuto il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate direzione regionale Lazio, che a fronte di un credito di € 608.957.912,97 ha accettato il pagamento di circa 7 milioni di euro (così aderendo alle indicazioni contenute nella circolare 34/E/2020), la mancata espressione di voto dell’Agenzia delle Entrate direzione regionale Campania (per un credito complessivo di € 69.668.253,92), ed il voto contrario di INPS, nonostante lo stesso fosse determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste per legge.
Con il detto provvedimento, i Giudici della Tribunale fallimentare napoletano, a fronte del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per l’omologa, hanno espletato un’attività surrogatoria nei confronti dell’Ente previdenziale, ritenendo che la somma offerta dalla società proponente era superiore a quella che sarebbe stata ottenuta dai creditori a seguito di liquidazione forzata del patrimonio della debitrice.
La richiamata L.159/2020 ha, infatti, apportato rilevanti e sostanziali modifiche alle norme che disciplinano il conteggio delle maggioranze necessarie per l’omologa del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, introducendo espressamente la regola del “silenzio – assenso” dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali (artt. 180 – 182 bis L.F.), nonché la possibilità di omologa per il Tribunale quando, dalla relazione attestata, emerga la convenienza della proposta rispetto alla prospettiva liquidatoria.
In materia di transazione fiscale (art. 182 bis L.F.), invece, è stata modificata la norma che ora consente lo stralcio dei crediti tributari e previdenziali chirografari per declassazione (cioè la percentuale residua non pagata come credito privilegiato).
Questi interventi normativi rispondono positivamente ad una problematica evidenziatasi in numerose procedure di risoluzione della crisi, ovvero l’inerzia dei creditori qualificati (amministrazione finanziaria, enti previdenziali, enti di riscossione), nonostante la preponderanza dei loro crediti nell’ambito del passivo complessivo o, ancora, la volontà negativa (soprattutto da parte dell’INPS), a prescindere dalla convenienza della proposta, comportamenti che spesso hanno pregiudicato il buon esito delle procedure stesse.
La richiamata pronuncia del Tribunale di Napoli, quindi, apre scenari fino a qualche mese fa inimmaginabili, rendendo accessibili le procedure di risoluzione della crisi ad un numero crescente di aziende, che potranno affrontare con maggior fiducia le possibili situazioni di crisi finanziaria, specie in presenza di esposizioni debitorie rilevanti nei confronti dei creditori qualificati.

CANCELLARE I DEBITI È PIÙ FACILE CON IL DECRETO RISTORI
Con la conversione del Decreto Legge n.137 del 28/10/2020 (c.d. Decreto ristori), ancora in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte rilevanti modifiche anche alla Leggen.3/2012, con la finalità di semplificare le procedure di sovraindebitamento per consumatori, professionisti ed imprese non fallibili, ed incentivarne l’utilizzo in un momento di pressante crisi economica.
Di fatto la legge di conversione, oltre ad abrogare i tre precedenti decreti che prevedevano il ristoro delle perdite accusate dalle imprese a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, ha anticipato l’applicazione di alcune norme già previste nel nuovo Codice della Crisi di impresa e del sovraindebitamento, che entrerà in vigore da settembre 2021.
NUOVI SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE
Al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati alle procedure di sovraindebitamento, sono state apportate alcune modifiche in tal senso, quali la possibilità di identificare come “consumatore” anche il socio di una società di persone, così da poter presentare l’apposito piano previsto per tale categoria di soggetti, purchè la situazione debitoria sia esclusivamente di natura personale e scollegata dall’attività d’impresa.
E’ stato inoltre previsto, sempre per i soci illimitatamente responsabili, che l’accordo di composizione delle crisi produca effetto automaticamente anche nei loro confronti.
Di rilevante importanza, poi, è l’introduzione delle “procedure familiari”, ovvero la possibilità per i membri dello stesso nucleo familiare (parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo) di presentare un’unica procedura di composizione della crisi, qualora siano tra di loro conviventi o la situazione di sovraindebitamento abbia origini comuni.
In questo ultimo caso le masse attive e passive di ogni membro della famiglia – ovvero i beni di proprietà di ogni soggetto ed i debiti allo stesso attribuibili – rimangono distinte, ma è possibile presentare un’unica domanda, con una conseguente riduzione dei costi di procedura, rendendo anche più agevole alienare i beni in comproprietà.
NUOVE MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
L’art. 8 della L.3/2012, in caso di proposizione dell’accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore, prevedeva una generica possibilità di estinguere la posizione debitoria “attraverso qualsiasi forma”, mentre con la riforma in esame si è voluto individuare delle specifiche modalità, onde limitare delle storture del sistema che stavano pregiudicando il buon esito delle procedure di risoluzione della crisi.
Viene, infatti, specificato che con il piano del consumatore può essere proposta la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche se derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, nonché la possibilità di rimborsare alla scadenza già pattuita le singole rate del contratto di mutuo ipotecario relativo alla prima casa, qualora il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni o se venga a tanto autorizzato dal Giudice.
In maniera conforme, anche all’imprenditore che propone un piano in continuità aziendale è concessa la facoltà di procedere al rimborso delle rate del mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali alla scadenza convenuta in fase di stipulazione del contratto di finanziamento, anche in questo caso, se il debitore ha regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni alla data di presentazione del piano di risoluzione della crisi.
Altra modifica di rilevante importanza sul piano pratico è quella disciplinata con il comma 3 quater dell’art. 12 della L.3/2012, ovvero il c.d. cram down nei confronti della Pubblica Amministrazione, che spesso non esprime la propria volontà di adesione alla proposta di risoluzione della crisi, così impedendone l’omologa, seppur conveniente per il ceto creditorio.
Con quest’ultima norma, viene consentito al Tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione espressa dell’amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale minima richiesta ex lege (il 60% dei crediti), e quando la proposta del debitore appare conveniente rispetto al soddisfacimento eventualmente ottenibile a seguito della liquidazione del patrimonio del debitore stesso.
ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
La norma di portata maggiormente innovativa, infine, è quella disciplinata dall’art.14 terdecies della L.3/2012, che prevede la possibilità per il debitore incapiente di ottenere la cancellazione di tutti i suoi debiti, facoltà sino ad ora sconosciuta nel nostro Ordinamento.
Detta norma, nello specifico, attribuisce questa facoltà al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di presentare ai creditori nessuna proposta di ristrutturazione del debito, neanche in forma irrisoria e/o in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dalla dichiarazione di esdebitazione, nel caso in cui nel patrimonio del debitore confluiscano attività sufficienti a soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10% del debito complessivo.
La domanda di esdebitazione deve essere presentata per il tramite di un Organismo di composizione delle crisi, unitamente all’elenco dei creditori, all’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti, alla copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi ed all’indicazione di tutte le entrate (stipendi, pensioni, ecc.) del nucleo familiare del debitore, oltre ad una dettagliata relazione redatta dal medesimo O.C.C. sulle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarre le proprie obbligazioni.
La valutazione sulla “meritevolezza” del debitore di ottenere l’esdebitazione spetta al Giudice sulla scorta delle informazioni assunte e, soprattutto, sulla base di quanto relazionato dall’O.C.C., dovendo sulla base di tali elementi accertare sia i reali motivi che hanno portato alla creazione di una situazione debitoria non sostenibile (es. gravi motivi di salute, perdita del lavoro, danni causati da eventi atmosferici), che la positiva condotta tenuta dal debitore per limitare l’esposizione e cercare strumenti per soddisfare il ceto creditorio
E’ di tutta evidenza che la discrezionalità concessa al Giudicante creerà non pochi problemi interpretativi, in quanto ci troveremo di fronte a valutazioni difformi pur in presenza di situazioni analoghe, a seconda del Tribunale che sarà chiamato a pronunciarsi. Non si potrà che attendere le prime pronunce giurisprudenziali, che interverranno nel corso del tempo e che potranno comportare la creazione di una linea di condotta uniforme.
In ogni caso, anche con questo ulteriore intervento, il legislatore ha confermato la volontà di incentivare l’utilizzo delle misure di gestione della crisi, a fronte del sempre crescente numero di soggetti – consumatori, artigiani, micro imprenditori, professionisti – costretti ad affrontare imprevedibili situazioni di sovraindebitamento, aggravate, da ultimo, dall’emergenza pandemica e dalle ricadute dirette sul tessuto economico che questa ha comportato.